Art. 21
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini
In vigore dal 24 mar 2021
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini
I certificati sanitari di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a)
OV/CAP-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 48, per le partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b)
OV/CAP-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 49, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c)
OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 50, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
d)
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 51, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
e)
OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 52, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
—
sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
—
riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
—
ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
—
riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021;
f)
OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 53, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
—
sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
—
riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
—
ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
—
riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021.
Storico versioni
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