Art. 23

Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini

In vigore dal 24 mar 2021
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini I certificati sanitari di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati: a) EQUI-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 59, per le partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; b) EQUI-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 60, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; c) EQUI-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 61, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; d) EQUI-SEM-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 62, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 63, per le partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 64, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 65, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; h) EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 66, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014; i) EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 67, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014.
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