Art. 20
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini
In vigore dal 24 mar 2021
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini
I certificati sanitari di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a)
BOV-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 39, per le partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b)
BOV-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 40, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 20 aprile 2021 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c)
BOV-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 41, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
d)
BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 42, per le partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
e)
BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 43, per le partite di riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli embrioni;
f)
BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 44, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni;
g)
BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 45, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall’autorità competente del paese di esportazione, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni;
h)
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 46, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
—
sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
—
riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
—
riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio,
—
ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
—
riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021,
—
riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio,
—
riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall’autorità competente del paese di esportazione;
i)
BOV-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 47, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
—
sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
—
riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
—
riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio,
—
ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
—
riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021,
—
riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio,
—
riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall’autorità competente del paese di esportazione
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