Art. 9
Informativa sull’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sull’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 453, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a)
le informazioni di cui all’articolo 453, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRC di cui all’allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVIII del presente regolamento;
b)
le informazioni di cui all’articolo 453, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR3 di cui all’allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVIII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:637:oj#art-9