Art. 11
Informativa sull’uso del metodo IRB per il rischio di credito
In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sull’uso del metodo IRB per il rischio di credito
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB pubblicano le informazioni di cui agli articoli 438 e 452 e all’articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a)
le informazioni di cui all’articolo 452, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRE e il modello EU CR6-A di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento;
b)
le informazioni di cui all’articolo 452, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR6 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento;
c)
le informazioni di cui all’articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR7-A ed EU CR7 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento;
d)
le informazioni di cui all’articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR8 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento;
e)
le informazioni di cui all’articolo 452, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR9 ed EU CR9.1 di cui all’allegato XXI del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:637:oj#art-11