Art. 10

Informativa sull’uso del metodo standardizza to

In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sull’uso del metodo standardizza to Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato pubblicano le informazioni di cui all’articolo 444 e all’articolo 453, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue: a) le informazioni di cui all’articolo 444, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRD di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento; b) le informazioni di cui all’articolo 453, lettere g), h) e i), e all’articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR4 di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento; c) le informazioni di cui all’articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR5 di cui all’allegato XIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XX del presente regolamento e, per le informazioni sui valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri di cui al medesimo articolo, utilizzando il modello EU CC1 di cui all’allegato VII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento.
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Informativa sull’uso del metodo standardizza to (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/637) — Testo vigente | Portale Normativo