Art. 9 · Informativa sull’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Art. 9

Informativa sull’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sull’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 453, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue: a) le informazioni di cui all’articolo 453, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRC di cui all’allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVIII del presente regolamento; b) le informazioni di cui all’articolo 453, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR3 di cui all’allegato XVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVIII del presente regolamento.
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