Art. 7
Informativa sui requisiti in materia di liquidità
In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sui requisiti in materia di liquidità
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, e all’articolo 451 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a)
le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, e all’articolo 451 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU LIQA di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento;
b)
le informazioni di cui all’articolo 451 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LIQ1 e la tabella EU LIQB di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento;
c)
le informazioni di cui all’articolo 451 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LIQ2 di cui all’allegato XIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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