Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1781
In vigore dal 23 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1781
Il regolamento (UE) 2019/1781 è così modificato:
(1)
l’ è così modificato:
(a)
al punto 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m)
motori immessi sul mercato prima del 1o luglio 2029 come sostituti di motori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1o luglio 2021 per i motori di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), e prima del 1o luglio 2023 per i motori di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), e commercializzati specificamente come tali;»;
(b)
al punto 3 è aggiunta la lettera e) seguente:
«e)
variatori di velocità costituiti da un unico armadio che ne contiene diversi, tutti conformi al presente regolamento.»;
(2)
l’ è così modificato:
(a)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2)
“variatore di velocità (VSD, Variable Speed Drive)”: il convertitore elettronico di potenza che adatta continuamente l’energia elettrica fornita al motore per controllarne la potenza meccanica secondo la caratteristica coppia-velocità del carico azionato dal motore, adeguando l’alimentazione elettrica fornita al motore alla frequenza e alla tensione variabili. Include tutti i dispositivi di protezione e gli ausiliari che sono integrati nel variatore di velocità;»;
(b)
è aggiunto il punto 23 seguente:
«23)
“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’ ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;
(3)
l’ è così modificato:
(a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei motori contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 2, del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II e, ove applicabile, all’allegato I, punto 1, del presente regolamento.»;
(b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei VSD contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 4, del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II e, ove applicabile, all’allegato I, punto 3, del presente regolamento.»;
(4)
gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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