Art. 8
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2024
In vigore dal 23 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2024
Il regolamento (UE) 2019/2024 è così modificato:
(1)
all’, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
armadi d’angolo/curvi e rotondi;»;
(2)
l’ è così modificato:
(a)
il punto 21 è sostituito dal seguente:
«21.
“armadio d’angolo/curvo”: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo/curvo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo/curvo sono inclinate a un angolo compreso tra 30° e 90°;»;
(b)
è aggiunto il punto 29 seguente:
«29.
“armadio rotondo”: l’armadio da supermercato di forma sferica/circolare che può essere installato come unità indipendente o come unità di raccordo tra due armadi da supermercato lineari. Può anche essere dotato di un sistema girevole che consente una visione a 360° degli alimenti esposti;»;
(c)
è aggiunto il punto 30 seguente:
«30.
“armadio da supermercato”: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all’esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato.»;
(3)
gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all’allegato VIII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:341:oj#art-8