Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/424

In vigore dal 23 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/424 Il regolamento (UE) 2019/424 è così modificato: (1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato II, punto 3.4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato III e, ove applicabile, all’allegato II, punto 2, del presente regolamento.»; (2) l’ è sostituito dal seguente: « Elusione Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»; (3) gli allegati I, III e IV sono modificati e l’allegato III bis è aggiunto conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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