Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/424
In vigore dal 23 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/424
Il regolamento (UE) 2019/424 è così modificato:
(1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato II, punto 3.4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato III e, ove applicabile, all’allegato II, punto 2, del presente regolamento.»;
(2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Elusione
Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»;
(3)
gli allegati I, III e IV sono modificati e l’allegato III bis è aggiunto conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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