Art. 8 · Modifiche del regolamento (UE) 2019/2024

Art. 8

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2024

In vigore dal 23 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2024 Il regolamento (UE) 2019/2024 è così modificato: (1) all’, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) armadi d’angolo/curvi e rotondi;»; (2) l’ è così modificato: (a) il punto 21 è sostituito dal seguente: «21. “armadio d’angolo/curvo”: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo/curvo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo/curvo sono inclinate a un angolo compreso tra 30° e 90°;»; (b) è aggiunto il punto 29 seguente: «29. “armadio rotondo”: l’armadio da supermercato di forma sferica/circolare che può essere installato come unità indipendente o come unità di raccordo tra due armadi da supermercato lineari. Può anche essere dotato di un sistema girevole che consente una visione a 360° degli alimenti esposti;»; (c) è aggiunto il punto 30 seguente: «30. “armadio da supermercato”: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all’esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato.»; (3) gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all’allegato VIII del presente regolamento.
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