Art. 5
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2021
In vigore dal 23 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2021
Il regolamento (UE) 2019/2021 è così modificato:
(1)
l’, paragrafo 2, è così modificato:
(a)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi dell’, punto 2, della direttiva 2009/125/CE;»;
(b)
è aggiunta la lettera h) seguente:
«h)
display industriali.»;
(2)
l’ è così modificato:
(a)
il punto 15 è sostituito dal seguente:
«(15)
“display professionale”: il display elettronico progettato e commercializzato a uso professionale per l’elaborazione di immagini video e grafiche. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
—
grado di contrasto di almeno 1000:1 misurato alla perpendicolare al piano verticale dello schermo, e di almeno 60:1 misurato a un angolo di visione orizzontale di almeno 85° rispetto a detta perpendicolare e, su schermo curvo, di almeno 83° rispetto alla perpendicolare, con o senza vetro di copertura dello schermo;
—
risoluzione nativa di almeno 2,3 megapixel;
—
gamma cromatica supportata superiore o pari al 38,4 % di CIE LUV;
—
uniformità del colore e della luminanza specificate per i monitor di grado 1, 2 o 3 in Tech 3320 dell’Unione europea di radiodiffusione, applicabili all’uso professionale del display;»;
(b)
è aggiunto il punto 21 seguente:
«(21)
“display industriale”: il display elettronico che è progettato, sottoposto a prova e commercializzato esclusivamente per essere usato in ambienti industriali a fini di misurazione, esecuzione di prove, monitoraggio o controllo. È progettato in modo da avere almeno tutte le seguenti caratteristiche:
(a)
funzionamento a temperature comprese tra 0 °C e + 50 °C;
(b)
funzionamento in condizioni di umidità compresa tra 20 % e 90 %, senza condensa;
(c)
livello minimo di protezione dell’involucro (IP 65), che impedisce l’ingresso di polvere ed assicura una protezione completa dal contatto di corpi solidi (ermeticità alla polvere) e dagli effetti di getti d’acqua spruzzati da un ugello (6,3 mm);
(d)
immunità ai campi elettromagnetici adatta ad ambienti industriali.»;
(3)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene il motivo per cui eventuali parti in plastica non sono marcate in virtù della deroga di cui all’allegato II, sezione D, punto 2, e i calcoli con relativi risultati di cui agli allegati II e III del presente regolamento.»;
(4)
all’, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.
L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»;
(5)
è aggiunto l’articolo 12 seguente:
«Articolo 12
Equivalenza transitoria della conformità
Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione.»;
(6)
gli allegati da I a IV sono modificati e l’allegato III bis è aggiunto conformemente all’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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