Art. 2 · Modifiche del regolamento (UE) 2019/1781

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1781

In vigore dal 23 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1781 Il regolamento (UE) 2019/1781 è così modificato: (1) l’ è così modificato: (a) al punto 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) motori immessi sul mercato prima del 1o luglio 2029 come sostituti di motori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1o luglio 2021 per i motori di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), e prima del 1o luglio 2023 per i motori di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), e commercializzati specificamente come tali;»; (b) al punto 3 è aggiunta la lettera e) seguente: «e) variatori di velocità costituiti da un unico armadio che ne contiene diversi, tutti conformi al presente regolamento.»; (2) l’ è così modificato: (a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) “variatore di velocità (VSD, Variable Speed Drive)”: il convertitore elettronico di potenza che adatta continuamente l’energia elettrica fornita al motore per controllarne la potenza meccanica secondo la caratteristica coppia-velocità del carico azionato dal motore, adeguando l’alimentazione elettrica fornita al motore alla frequenza e alla tensione variabili. Include tutti i dispositivi di protezione e gli ausiliari che sono integrati nel variatore di velocità;»; (b) è aggiunto il punto 23 seguente: «23) “valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’ ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»; (3) l’ è così modificato: (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei motori contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 2, del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II e, ove applicabile, all’allegato I, punto 1, del presente regolamento.»; (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei VSD contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 4, del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II e, ove applicabile, all’allegato I, punto 3, del presente regolamento.»; (4) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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