Art. 14

Prestiti

In vigore dal 12 feb 2021
Prestiti 1.   Fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un prestito per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. 2.   Lo Stato membro può chiedere un sostegno sotto forma di prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all' o in un momento diverso fino al 31 agosto 2023. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano per la ripresa e la resilienza riveduto comprendente traguardi e obiettivi supplementari. 3.   Nella richiesta di sostegno sotto forma di prestito lo Stato membro illustra: a) i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari; b) le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'; c) il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo dei contributi finanziari assegnati al piano per la ripresa e la resilienza a norma, rispettivamente, dell', paragrafo 4, lettera a) o lettera b). 4.   Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'. 5.   L'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo RNL nel 2019 a prezzi correnti. 6.   In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato. 7.   Il prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto dei traguardi e degli obiettivi in linea con l', paragrafo 5, lettera h). 8.   La Commissione valuta la richiesta di sostegno sotto forma di prestito a norma dell'. Il Consiglio adotta una decisione di esecuzione su proposta della Commissione a norma dell', paragrafo 1. Se del caso, il piano per la ripresa e la resilienza è modificato di conseguenza.
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