Art. 12

Assegnazione del contributo finanziario

In vigore dal 12 feb 2021
Assegnazione del contributo finanziario 1.   Al fine di attuare il proprio piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare una richiesta entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'. 2.   Fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 70 % dell'importo di cui all', paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti. 3.   Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 30 % dell'importo di cui all', paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti. 4.   Le assegnazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato l', paragrafo 2.
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Assegnazione del contributo finanziario (Art. 12 Regolamento (UE) 2021/241) — Testo vigente | Portale Normativo