Art. 6

Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

In vigore dal 12 feb 2021
Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa 1.   Le misure di cui all' del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del dispositivo: a) mediante un importo fino a 312 500 000 000 EUR di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno finanziario non rimborsabile, fatto salvo l', paragrafi 4 e 7, del regolamento (UE) 2020/2094. Come stabilito all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai fini dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario; b) mediante un importo fino a 360 000 000 000 EUR di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri ai sensi degli del presente regolamento, fatto salvo l', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2094. 2.   Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del dispositivo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del dispositivo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti.
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