Art. 13

Prefinanziamento

In vigore dal 12 feb 2021
Prefinanziamento 1.   Previa adozione entro il 31 dicembre 2021 da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all', paragrafo 1, e su richiesta presentata da uno Stato membro unitamente al proprio piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione versa un prefinanziamento per un importo fino al 13 % del contributo finanziario e, se del caso, fino al 13 % del prestito conformemente all', paragrafi 2 e 3. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua il pagamento corrispondente entro, nella misura del possibile, due mesi dall'adozione, da parte della Commissione, dell'impegno giuridico di cui all'. 2.   In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, i contributi finanziari e, laddove applicabile, il prestito da versare, di cui all', paragrafo 5, lettere a) o h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente. 3.   Qualora l'importo del prefinanziamento del contributo finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo superi il 13 % del contributo finanziario massimo calcolato in conformità dell', paragrafo 2, entro il 30 giugno 2022, il seguente pagamento autorizzato in conformità dell', paragrafo 5, e, se necessario, i pagamenti successivi sono ridotti fino a compensare l'importo eccedente. Se i rimanenti pagamenti sono insufficienti, l'importo eccedente è restituito.
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