Art. 15

Accordo di prestito

In vigore dal 12 feb 2021
Accordo di prestito 1.   Prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se: a) la motivazione della richiesta di sostegno sotto forma di prestito e il suo importo sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; e b) le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all', paragrafo 3. 2.   Se la Commissione considera che la richiesta di sostegno sotto forma di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 1, conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti: a) l'importo del prestito in euro e, se del caso, l'importo del prestito prefinanziato in conformità dell'; b) la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza; c) la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito; d) il numero massimo di rate e il piano di rimborso; e) gli altri elementi necessari per l'attuazione del prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all', paragrafo 3. 3.   In conformità dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo sono a carico degli Stati membri beneficiari. 4.   La Commissione stabilisce le modalità necessarie per la gestione delle operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma del presente articolo. 5.   Gli Stati membri beneficiari di un prestito concesso a norma del presente articolo aprono un conto dedicato per la gestione del prestito ricevuto. Essi trasferiscono inoltre il capitale e gli interessi dovuti in relazione a qualsiasi prestito connesso a un conto indicato dalla Commissione in linea con le modalità stabilite a norma del paragrafo 4 venti giorni lavorativi prima della scadenza corrispondente.
Storico versioni

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