Art. 16
Relazione di riesame
In vigore dal 12 feb 2021
Relazione di riesame
1. Entro il 31 luglio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo.
2. La relazione di riesame presenta in particolare i seguenti elementi:
a)
una valutazione della misura in cui l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è in linea con l'ambito di applicazione e contribuisce all'obiettivo generale del presente regolamento in linea con i sei pilastri di cui all' compreso il modo in cui i piani per la ripresa e la resilienza affrontano le disuguaglianze tra donne e uomini;
b)
una valutazione quantitativa del contributo dei piani per la ripresa e la resilienza al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
i)
l'obiettivo climatico per almeno il 37 %;
ii)
l'obiettivo digitale per almeno il 20%;
iii)
ciascuno dei sei pilastri di cui all';
c)
lo stato di attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e le osservazioni e gli orientamenti destinati agli Stati membri prima dell'aggiornamento dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza di cui all', paragrafo 2.
3. Ai fini della relazione di riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del quadro di valutazione di cui all', delle relazioni degli Stati membri di cui all' e di ogni altra informazione pertinente sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani per la ripresa e la resilienza, quali disponibili in base alle procedure di pagamento, sospensione e risoluzione di cui all'.
4. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare i principali risultati della relazione di riesame nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:241:oj#art-16