Art. 16

Relazione di riesame

In vigore dal 12 feb 2021
Relazione di riesame 1.   Entro il 31 luglio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo. 2.   La relazione di riesame presenta in particolare i seguenti elementi: a) una valutazione della misura in cui l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è in linea con l'ambito di applicazione e contribuisce all'obiettivo generale del presente regolamento in linea con i sei pilastri di cui all' compreso il modo in cui i piani per la ripresa e la resilienza affrontano le disuguaglianze tra donne e uomini; b) una valutazione quantitativa del contributo dei piani per la ripresa e la resilienza al raggiungimento dei seguenti obiettivi: i) l'obiettivo climatico per almeno il 37 %; ii) l'obiettivo digitale per almeno il 20%; iii) ciascuno dei sei pilastri di cui all'; c) lo stato di attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e le osservazioni e gli orientamenti destinati agli Stati membri prima dell'aggiornamento dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza di cui all', paragrafo 2. 3.   Ai fini della relazione di riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del quadro di valutazione di cui all', delle relazioni degli Stati membri di cui all' e di ogni altra informazione pertinente sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani per la ripresa e la resilienza, quali disponibili in base alle procedure di pagamento, sospensione e risoluzione di cui all'. 4.   La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare i principali risultati della relazione di riesame nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'.
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