Art. 27

Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nell'ambito del semestre europeo

In vigore dal 12 feb 2021
Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nell'ambito del semestre europeo Lo Stato membro interessato riferisce due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del suo piano per la ripresa e la resilienza, compresi gli accordi operativi di cui all', paragrafo 6, nonché in merito agli indicatori comuni di cui all', paragrafo 4. A tal fine le relazioni degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza.
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Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nell'ambito del semestre europeo (Art. 27 Regolamento (UE) 2021/241) — Testo vigente | Portale Normativo