Art. 23
Impegno del contributo finanziario
In vigore dal 12 feb 2021
Impegno del contributo finanziario
1. Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all', paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il contributo finanziario di cui all', paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022 e il contributo finanziario aggiornato di cui all', paragrafo 2, per il 2023.
2. Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.
Storico versioni
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