Art. 12
Assegnazione del contributo finanziario
In vigore dal 12 feb 2021
Assegnazione del contributo finanziario
1. Al fine di attuare il proprio piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare una richiesta entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'.
2. Fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 70 % dell'importo di cui all', paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti.
3. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 30 % dell'importo di cui all', paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti.
4. Le assegnazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato l', paragrafo 2.
Storico versioni
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