Art. 12 · Assegnazione del contributo finanziario

Art. 12

Assegnazione del contributo finanziario

In vigore dal 12 feb 2021
Assegnazione del contributo finanziario 1.   Al fine di attuare il proprio piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare una richiesta entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'. 2.   Fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 70 % dell'importo di cui all', paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti. 3.   Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 30 % dell'importo di cui all', paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti. 4.   Le assegnazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato l', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:241:oj#art-12