Art. 14
Monitoraggio dell’attuazione
In vigore dal 10 feb 2021
Monitoraggio dell’attuazione
1. La Commissione monitora l’attuazione dello strumento e misura il conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli , anche utilizzando i piani di cooperazione e di sostegno. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi compiuti e ai fini del monitoraggio e della valutazione del presente regolamento in relazione al conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici sono riportati nell’allegato. Il monitoraggio dell’attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito dello strumento.
2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace, tempestiva e, ove pertinente e fattibile, in forma disaggregata per genere dei dati per il monitoraggio dell’attuazione dello strumento e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:240:oj#art-14