Art. 12
Attuazione dello strumento
In vigore dal 10 feb 2021
Attuazione dello strumento
1. La Commissione attua lo strumento in conformità del regolamento finanziario.
2. Le misure nell’ambito dello strumento possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da persone o entità in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno dell’Unione a favore delle azioni di cui all’ del presente regolamento assume la forma di:
a)
sovvenzioni;
b)
appalti pubblici;
c)
rimborso dei costi sostenuti da esperti esterni, compresi gli esperti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono il sostegno;
d)
contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e
e)
azioni realizzate in gestione indiretta.
3. Le sovvenzioni possono essere attribuite alle autorità nazionali, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale:
a)
negli Stati membri;
b)
nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite.
Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili.
4. Il sostegno tecnico può essere fornito con la collaborazione di entità e organizzazioni internazionali di altri Stati membri.
5. Il sostegno tecnico può essere fornito anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate laddove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi specifici indicati all’.
6. Ai fini dell’attuazione del sostegno tecnico, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
I programmi di lavoro indicano:
a)
l’importo assegnato allo strumento;
b)
le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici di cui, rispettivamente, agli del presente regolamento e nell’ambito di applicazione di cui all’ e le azioni ammissibili indicate all’ del presente regolamento; e
c)
i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario.
7. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata del programma di lavoro, non superiore al 30 % dell’assegnazione annuale, è riservata a misure speciali per casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell’economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica, sociale o sanitaria relative a uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo.
La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desideri ricevere sostegno tecnico, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni di cui al presente regolamento per fornire sostegno tecnico alle autorità nazionali che affrontino questioni urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e sono collegate ai casi di cui all’, paragrafo 3. Tali misure speciali hanno fine entro sei mesi dalla loro adozione e possono essere sostituite da sostegno tecnico alle condizioni di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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