Art. 13
Coordinamento e complementarità
In vigore dal 10 feb 2021
Coordinamento e complementarità
1. In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra lo strumento e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell’Unione. A tal fine essi:
a)
garantiscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coesione tra i diversi strumenti a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dai fondi dell’Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione;
b)
ottimizzano i meccanismi di coordinamento al fine di evitare la duplicazione degli sforzi o sovrapposizioni; e
c)
garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell’attuazione a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell’ambito dello strumento.
2. La Commissione si adopera per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.
Storico versioni
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