Art. 13 · Coordinamento e complementarità

Art. 13

Coordinamento e complementarità

In vigore dal 10 feb 2021
Coordinamento e complementarità 1.   In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra lo strumento e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell’Unione. A tal fine essi: a) garantiscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coesione tra i diversi strumenti a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dai fondi dell’Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione; b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento al fine di evitare la duplicazione degli sforzi o sovrapposizioni; e c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell’attuazione a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell’ambito dello strumento. 2.   La Commissione si adopera per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.
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