Art. 16

Valutazione intermedia e valutazione ex post

In vigore dal 10 feb 2021
Valutazione intermedia e valutazione ex post 1.   Entro il 20 febbraio 2025 la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione di valutazione intermedia indipendente sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione esamina, in particolare, la misura in cui sono stati conseguiti l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli , l’adeguatezza e l’efficienza dell’utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. I risultati della relazione di valutazione intermedia possono essere utilizzati, se del caso, per eventuali proposte legislative pertinenti. 2.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione presente simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione di valutazione ex post indipendente. Tale relazione consiste in una valutazione globale dell’attuazione del presente regolamento e comprende informazioni sull’impatto del presente regolamento a lungo termine.
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