Art. 18
Informazione, comunicazione e pubblicità
In vigore dal 10 feb 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti, ivi incluso, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.
Storico versioni
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