Art. 18

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 10 feb 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti, ivi incluso, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:240:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo