Art. 14 · Monitoraggio dell’attuazione

Art. 14

Monitoraggio dell’attuazione

In vigore dal 10 feb 2021
Monitoraggio dell’attuazione 1.   La Commissione monitora l’attuazione dello strumento e misura il conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli , anche utilizzando i piani di cooperazione e di sostegno. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi compiuti e ai fini del monitoraggio e della valutazione del presente regolamento in relazione al conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici sono riportati nell’allegato. Il monitoraggio dell’attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito dello strumento. 2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace, tempestiva e, ove pertinente e fattibile, in forma disaggregata per genere dei dati per il monitoraggio dell’attuazione dello strumento e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.
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