Art. 60
Entrata in vigore
In vigore dal 28 gen 2021
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tuttavia, l’, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e gli si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli e nell’allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2020.
Le disposizioni concernenti i limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II si applicano dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:92:oj#art-60