Art. 60 · Entrata in vigore

Art. 60

Entrata in vigore

In vigore dal 28 gen 2021
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, l’, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e gli si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli e nell’allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2020. Le disposizioni concernenti i limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II si applicano dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:92:oj#art-60