Art. 59
Disposizione transitoria
In vigore dal 28 gen 2021
Disposizione transitoria
Gli continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2022 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.
Gli si applicano fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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