Art. 15

Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico

In vigore dal 28 gen 2021
Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico 1.   Le misure seguenti si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte della divisione CIEM 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione CIEM 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest: a) le navi dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti: i) sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm; ii) sacco T90 con maglie di 100 mm; iii) sacco con maglie di 120 mm; iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm; b) in aggiunta alle misure di cui alla lettera a), le navi dell’Unione operanti con reti a strascico le cui catture — misurate prima di eventuali rigetti — sono costituite per almeno il 20 % di eglefino utilizzano: i) un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo; o ii) qualsiasi mezzo che si è dimostrato almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP, e approvato dalla Commissione. 2.   Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del paragrafo 1, lettera b), le navi operanti con reti a strascico le cui catture — misurate prima di eventuali rigetti — sono costituite per meno dell’1,5 % di merluzzo bianco, purché tali navi siano oggetto di un aumento progressivo del programma di osservazione in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca a partire dal 1° luglio 2021. 3.   Alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona a ovest di 5° di longitudine O nella divisione CIEM 7e è vietato pescare a meno che utilizzino un sacco avente dimensione di maglia minima di almeno 100 mm. Questo requisito di dimensione minima della maglia del sacco non si applica tuttavia alle navi le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 %, in base alla valutazione dello CSTEP, allorché pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1. 4.   Le misure di cui al paragrafo 3 si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7b e 7c a partire dal 1° giugno 2021. Le navi dell’Unione operanti in tali zone possono utilizzare anche altri attrezzi da pesca che, in base alla valutazione dello CSTEP, producono nella pesca demersale multispecifica caratteristiche di selettività equivalenti o migliori rispetto a quelle di un sacco avente dimensione di maglia minima di almeno 100 mm e che sono stati approvati dalla Commissione. 5.   In deroga al paragrafo 1, nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte della divisione CIEM 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione CIEM 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest: a) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi: i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; tuttavia, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm; ii) pannello Seltra; iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell’allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 o analogo dispositivo di selettività Netgrid; iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm; v) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm; b) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e lepidorombi utilizzano uno dei seguenti attrezzi: i) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm; ii) sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm. 6.   In conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.
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Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico (Art. 15 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo