Art. 57
Specie vietate
In vigore dal 28 gen 2021
Specie vietate
1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell’Unione:
a)
razza stellata (Raja radiata) nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
b)
complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
c)
canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
d)
zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;
e)
smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell’Unione;
f)
razza chiodata (Raja clavata) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;
g)
razza ondulata (Raja undulata) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;
h)
pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;
i)
squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;
j)
spinarolo (Squalus acanthias) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:92:oj#art-57