Art. 11

Misure relative alla pesca della spigola

In vigore dal 28 gen 2021
Misure relative alla pesca della spigola 1.   Ai pescherecci dell’Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti: a) con reti demersali (26), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca; b) con sciabiche (27), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca; c) con ami e palangari (28), per un massimo di 1,43 tonnellate per nave; d) con reti da posta fisse (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 0,35 tonnellate per nave. Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell’Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell’Unione soggetti alla deroga. 3.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all’altro. Per i pescherecci dell’Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo. 4.   La Francia e la Spagna assicurano che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY, il che equivale a 3 108 tonnellate di catture totali, come stabilito dall’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472. 5.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k: a) dal 1° gennaio al 28 febbraio sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tale periodo è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta; b) dal 1° al 31 marzo non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm. Il primo comma, lettera b), non si applica alle reti fisse, che non possono essere usate per catturare o conservare le spigole durante il periodo di cui a tale lettera. 6.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. Il presente paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole. 7.   I paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
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Misure relative alla pesca della spigola (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo