Art. 12
Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM
In vigore dal 28 gen 2021
Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM
È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito non oltre il 1° giugno 2021.
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