Art. 12 · Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM

Art. 12

Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM

In vigore dal 28 gen 2021
Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito non oltre il 1° giugno 2021.
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