Art. 10

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

In vigore dal 28 gen 2021
Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e 1.   Per i periodi di cui all’, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all’allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell’allegato II. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell’allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all’allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui a tale allegato, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata da tale Stato membro conformemente all’allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo