Art. 1
Oggetto
In vigore dal 28 gen 2021
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
i limiti di cattura per il 2021 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2022;
b)
i limiti dello sforzo di pesca per il 2021, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II, che si applicheranno dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022;
c)
le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR.
Storico versioni
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