Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 28 gen 2021
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a)
pescherecci dell’Unione;
b)
navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche:
a)
alla pesca ricreativa, nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni; e
b)
alla pesca commerciale da riva.
Storico versioni
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