Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 28 gen 2021
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti: a) pescherecci dell’Unione; b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione. 2.   Il presente regolamento si applica anche: a) alla pesca ricreativa, nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni; e b) alla pesca commerciale da riva.
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