Art. 28
Notifiche di pesca esplorativa dell’austromerluzzo
In vigore dal 28 gen 2021
Notifiche di pesca esplorativa dell’austromerluzzo
Gli Stati membri possono partecipare, nel 2021, alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alla suddetta attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, a norma degli del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1° giugno 2021.
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