Art. 7
Applicazione dei TAC provvisori
In vigore dal 28 gen 2021
Applicazione dei TAC provvisori
1. Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all’allegato IA o all’allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 conformemente all’esito dei negoziati o delle consultazioni internazionali, ai pareri scientifici, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.
2. Le navi dell’Unione possono pescare stock conformemente alle possibilità di pesca provvisorie di cui al paragrafo 1 nelle Acque dell’Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano conferito l’accesso alle proprie acque alle navi dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:92:oj#art-7