Art. 5
TAC e loro ripartizione
In vigore dal 28 gen 2021
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per i pescherecci dell’Unione operanti nelle Acque dell’Unione o in determinate acque non dell’Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono indicati all’allegato I.
2. I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati all’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all’ e all’allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e alle relative disposizioni di applicazione.
3. I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati all’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, nel rispetto delle condizioni di cui all’ del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.
Storico versioni
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