Art. 22
Autorizzazioni di pesca
In vigore dal 28 gen 2021
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell’allegato V, parte A.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca che figurano nell’allegato V, parte A, del presente regolamento in conformità dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non deve essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell’allegato V, parte A, del presente regolamento.
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