Art. 20

Specie vietate

In vigore dal 28 gen 2021
Specie vietate 1.   Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti: a) razza stellata (Raja radiata) nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4; b) berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6; c) sagrì (Centrophorus squamosus) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; d) squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; e) zigrino (Dalatias licha) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; f) squalo becco d’uccello (Deania calcea) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; g) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10; h) sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; i) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14; j) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque; k) razza chiodata (Raja clavata) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 3a; l) razza ondulata (Raja undulata) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6 e 10; m) squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque; n) pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo; o) spinarolo (Squalus acanthias) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all’allegato IA. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:92:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Specie vietate (Art. 20 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo