Art. 18

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

In vigore dal 28 gen 2021
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord 1.   Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell’allegato IV. 2.   Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche con una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e palangari (30) è vietata la pesca nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00» N e a sud della latitudine 61° 30' 00» N e nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00» N e a est della longitudine 5° 00' 00» E. 3.   In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: a) la percentuale di catture di merluzzo bianco non supera il 5 % delle catture totali per bordata di pesca; si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non ha superato il 5 % delle catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata; b) è utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva, che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre di almeno il 30 % le catture di merluzzo bianco rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell’allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP; nel caso di una valutazione negativa da parte dello CSTEP, tali attrezzi non sono più considerati validi ai fini dell’utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo; c) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), sono usati i seguenti attrezzi altamente selettivi: i) pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete; ii) lima dei piombi rialzata (0,6 m); iii) pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe; d) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), sono usati i seguenti attrezzi altamente selettivi: i) una griglia di selezione orizzontale avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi; ii) un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm; iii) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci; e) le navi sono soggette a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco per sostenere tali catture in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe; è opportuno che tali piani siano valutati non più tardi di due mesi dalla loro attuazione dallo CSTEP, nel caso degli Stati membri, e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti, nel caso dei paesi terzi, e che siano ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l’obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto. 4.   Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per controllare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e). 5.   Le misure di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1241.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:92:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord (Art. 18 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo