Art. 25

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

In vigore dal 28 gen 2021
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso 1.   Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 1. 2.   Il numero di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 2. 3.   Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 3. 4.   Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 4. 5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 5. 6.   La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 6. 7.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (31) è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 7, del presente regolamento. 8.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 8.
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Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso (Art. 25 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo