Art. 21

Trasmissione dei dati

In vigore dal 28 gen 2021
Trasmissione dei dati Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
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Trasmissione dei dati (Art. 21 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo